1. È istituita l'Università della difesa nazionale, ente di diritto pubblico, con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione. Essa garantisce la preparazione culturale e professionale degli ufficiali preposti alla difesa militare e del personale dirigente addetto alla difesa civile, nonchè la formazione dei docenti.
2. L'Università della difesa nazionale concorre, con il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico e della difesa del Paese promuovendo forme di collaborazione e di interscambio con le altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere.
1. L'Università della difesa nazionale è l'unico ente autorizzato alla formazione di base, alla specializzazione e al perfezionamento degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato addetti o comunque destinabili alla difesa militare nonché del personale dirigente addetto alla difesa civile. L'Università organizza la propria attività didattica e scientifica in sedi diverse con l'unificazione di modalità di insegnamento, programmi, politica del personale, criteri di selezione e di esami, testi e infrastrutture.
1. Le accademie militari e le scuole di applicazione d'arma sono istituti inquadrati nell'Università della difesa nazionale.
1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che hanno compiuto il ciclo quadriennale degli studi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire, su domanda, la laurea in scienze militari, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, e della giustizia, sentito il Consiglio universitario nazionale.
1. Almeno il 50 per cento del personale insegnante dell'Università della difesa nazionale deve essere formato da professori universitari.
1. L'Università della difesa nazionale rilascia i seguenti titoli:
a) diploma universitario;
b) diploma di laurea in scienze militari;
c) dottorato di ricerca.
2. I diplomi universitari sono rilasciati con riferimento ai vari indirizzi previsti nelle branche della difesa militare e della difesa civile dopo la frequenza di corsi biennali.
3. Il diploma di laurea in scienze militari è rilasciato al termine dei corsi di laurea di armi terrestri, di armi navali e di armi aeronautiche, dopo la frequenza di un ciclo di studi quadriennale.
4. Il dottorato di ricerca si consegue presso i dipartimenti derivanti dalla unificazione delle scuole di guerra dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze
1. Il diploma di laurea in scienze militari è conseguito al termine dei seguenti corsi di laurea, differenziati in base agli istituti in cui si svolgono e al rispettivo piano di studi:
a) difesa terrestre;
b) difesa navale;
c) difesa aeronautica.
2. I corsi di laurea possono dividersi nei seguenti indirizzi: giuridico, economico e sociologico.
1. Sono organi dell'Università della difesa nazionale:
a) il rettore;
b) il consiglio nazionale interforze;
c) i consigli dei corsi di diploma e i relativi direttori;
d) i consigli dei corsi di laurea e i relativi direttori;
e) i consigli dei dipartimenti e i relativi direttori.
1. Il rettore presiede alla gestione unitaria dell'Università della difesa nazionale, di cui ha la rappresentanza legale. È nominato tra gli ufficiali generali e gli ammiragli dal comitato dei capi di stato maggiore e svolge le seguenti funzioni:
a) mantiene rapporti con gli altri Corpi armati dello Stato, militarizzati e non, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con gli enti e organismi interessati ai problemi della difesa nazionale;
b) assolve funzioni di promozione e di coordinamento delle attività, assicurando rapporti con le altre università mediante lo svolgimento di seminari, incontri, dibattiti e attività in comune, garantendo anche lo svolgimento dei programmi, in uno spirito interforze teso al superamento delle visioni settoriali, che tengano costantemente presenti le esigenze complessive della difesa nazionale nelle sue fondamentali componenti di difesa militare e di difesa civile;
c) adotta, nei confronti del personale docente, non docente e dei frequentatori dei corsi, i provvedimenti che gli sono attribuiti dallo statuto dell'Università.
2. Il rettore dura in carica tre anni.
1. Il consiglio nazionale interforze è composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;
c) un rappresentante del capo di stato maggiore della Difesa, del capo di stato maggiore dell'Esercito, del capo di
d) un rappresentante rispettivamente del capo della Polizia di Stato, del comandante del Corpo della guardia di finanza, del comandante del Corpo forestale dello Stato, degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
e) i direttori dei corsi di diploma, di laurea e dei dipartimenti in cui si suddivide l'Università della difesa nazionale;
f) dieci rappresentanti dei docenti civili, cinque rappresentanti dei docenti militari, cinque rappresentanti dei frequentatori dei corsi e due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.
2. Al consiglio nazionale interforze, che deve essere convocato dal rettore almeno una volta l'anno, spettano la definizione dei programmi e il governo dell'Università della difesa nazionale. Esso deve elaborare e tenere aggiornato lo statuto con l'indicazione dei corsi di diploma, di laurea e dei dipartimenti, unitamente alle modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. Ciascun consiglio dei corsi di diploma, dei corsi di laurea e di dipartimento, è composto da:
a) il direttore, nominato dal rettore dell'Università della difesa nazionale tra gli ufficiali di Forza armata e dei Corpi armati dello Stato, militarizzati e non;
b) il 40 per cento dei professori universitari insegnanti nell'istituto;
c) il 40 per cento degli insegnanti militari dell'istituto;
d) i rappresentanti dei frequentatori dei corsi ed eventualmente della regione in cui ha sede l'istituto.
2. Ai consigli spetta l'organizzazione interna degli istituti, la definizione e l'aggiornamento del regolamento, sulla base di quanto stabilito dal consiglio nazionale interforze.
1. I professori civili devono essere autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere l'attività di insegnamento presso gli istituti militari.
2. Gli insegnanti militari sono compresi in un unico ruolo, suddiviso in fasce a seconda della specializzazione, al quale si accede per concorso, su base nazionale, per titoli ed esami.
3. La dotazione organica del ruolo degli insegnanti militari è fissata dal consiglio nazionale interforze. Gli ufficiali iscritti nel ruolo degli insegnanti militari devono:
a) svolgere attività didattica continuativa nel corso di lezioni, esercitazioni, seminari e assistenza ai frequentatori;
b) svolgere attività di ricerca e di promozione della ricerca nel settore di specifico interesse;
c) svolgere le altre attività loro attribuite dai consigli dei corsi cui appartengono.
1. Il consiglio nazionale interforze, entro sei mesi dalla sua costituzione, tenuto conto delle proposte avanzate dai singoli istituti, elabora un progetto dell'organizzazione scolastica da attuare con particolare riferimento ai dipartimenti da costituire e ai corsi di diploma e di laurea da svolgere, avviandone la sperimentazione.
1. Il ruolo degli insegnanti militari è inizialmente formato sulla base dei risultati dei concorsi previsti dall'articolo 12. Successivamente è alimentato da coloro che conseguono il dottorato di ricerca.